LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione - sede - durata -

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “LAVORI DAL BASSO” .
L’Associazione ha la propria sede legale in Putignano (BA) via Porta Barsento n.10 .         
L'Associazione ha durata illimitata salvo anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci fondatori.

Articolo 2 - Ambito di operatività -

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità statutarie nell’ambito di tutto il territorio nazionale.
L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione -

L’Associazione ha come scopo la promozione e lo sviluppo del lavoro in tutte le sue forme favorendo la creazione di una rete di professionisti fondata sulla cooperazione e condivisione delle reciproche prestazioni lavorative.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4 - Soci -

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

compilare l’apposito Modulo Online di adesione all’Associazione presente sul sito www.worktimebank.it/registrazione seguendo le istruzioni ivi riportate da intendersi qui richiamate per intero.
Il Consiglio Direttivo si riserverà di decretare l’ammissione del soggetto richiedente, da comunicarsi per via mail secondo le procedure informatizzate contenute nel predetto sito.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato dalla istituzione interessata.
L’eventuale mancata ammissione dovrà essere motivata.
Per il primo anno di iscrizione non è previsto alcun pagamento di quota associativa.
A partire dal secondo anno di iscrizione il Consiglio Direttivo si riserverà il diritto di determinare una quota associativa.
I soci si distinguono in fondatori e ordinari,

i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e pertanto sono:
 
Mongelli Matteo Antonio
Curci Emilia Sara Maria
Curci Giuseppe Alessandro
Mongelli Giuseppe
Mongelli Francesca Emma

i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’ Associazione, previa compilazione del modulo online suddescritto e relativa ammissione da parte del Consiglio Direttivo;

Tutti i soci hanno diritto a:

partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

candidarsi per ricoprire le cariche associative;

partecipare alle Assemblee con diritto di voto;

godere dei servizi e dell’assistenza erogati dalla Associazione;

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

osservare lo Statuto, l’eventuale regolamento di attuazione nonché i Regolamenti interni predisposti e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;

pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;

rispettare i principi di correttezza solidarietà, buona fede, onestà e rigore morale .

Articolo 5- Perdita dello status di socio –

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Il socio può recedere in qualunque momento dall’Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima. 
Decade il socio che non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa, ove e come prevista, nei modi e termini indicatigli.
A tale riguardo il Consiglio Direttivo previa riunione provvederà dapprima a notificare la messa in mora dell’associato e ove questi non sani la propria posizione, il medesimo Consiglio provvederà ad inviare una mail che decreti l’esclusione del medesimo.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio: 

abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;

non abbia ottemperato alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro un mese dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 6- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;


il Collegio dei Revisori dei Conti 

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.
Articolo 7 - Assemblea -

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ove sia prevista, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. 
L’Assemblea ordinaria approva le linee guida dell’attività dell’Associazione ed in particolare:

approva una volta l'anno il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

elegge i membri del Consiglio Direttivo;


elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;


delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;


delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;


delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei soci, ivi comprese modalità telematiche.
E’ ammessa la partecipazione alla Assemblea mediante mezzi di video e teleconferenza, tali da consentire agli associati la possibilità di parteciparvi attivamente nel rispetto dei principi di parità di trattamento di ciascuno di essi.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi, con le modalità suddescritte, ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.
I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti. 
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da n.cinque membri, eletti dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 7 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, i restanti membri del Consiglio Direttivo possono provvedere alla loro sostituzione.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di un mese. 
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:  

curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto ;


redigere i bilanci da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;


nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;


deliberare sulle domande di nuove adesioni;


fissare la quota annuale di adesione all’Associazione;


fissare i regolamenti per il funzionamento e l’organizzazione interna della Associazione


elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;


curare tutta la parte finanziaria dell’associazione con pieni ed esclusivi poteri per tutte le iniziative che si rendano necessarie per perseguire lo scopo associativo; 


curare gli affari di ordine amministrativo, assumere personale dipendente,stipulare contratti di lavoro ed ogni altro contratto che sia utile per perseguire lo scopo associativo.


Il Consiglio Direttivo, per le sue competenze esclusive, non è mai tenuto a richiedere in via obbligatoria alcun parere o autorizzazione di qualunque organo, anche esterno della Associazione, salvo le decisioni che per legge o per statuto debbano essere approvate dall’Assemblea.
Il
Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione. 
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10- Collegio dei Revisori dei Conti -

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 11 - Patrimonio dell' Associazione -

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

da beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;


da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 12 - Risorse economiche -

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

quote associative annuali;

contributi degli aderenti e/o di privati;

contributi dello Stato, di enti ed istituzioni  pubbliche;

contributi di organismi internazionali;


reddito derivanti dal patrimonio di cui all’art.11;


rimborsi derivanti da convenzioni;


entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali


tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

Articolo 13 - Bilancio d’esercizio -

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro il mese di aprile dell'anno successivo.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il suddetto periodo.                  
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale. 

Articolo 14 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.
 
Articolo 15 - Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia, da intendersi quivi espressamente richiamate.